Decisione 16 marzo 1951 - 27 aprile 1951, n. 37

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 16 marzo 1951 27 aprile 1951, n. 37

 

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata  dallAssemblea regionale il 13 febbraio 1951, concernente : « Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione Siciliana

 

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: BRACCI; P-M.: EULA - Commissario Sta­to (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, SANTORO PASSARELLI).

 

 

(Omissis)

 

Il D. L. 7 aprile 1948, n. 262 istitu i ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nell'amministrazione dello Stato. Col D.L. 7 maggio 1948, n. 1127 si provvide poi alla co­stituzione dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media ed elementare.

Questo decreto legge, per la parte che si riferisce all'istruzione elementare, istituisce ruoli transitori provinciali in corrispondenza del numero dei posti vacanti nei ruoli normali, dedotto da tale numero quello dei posti messi a concorso nell'anno 1947, richiede che gli in­segnanti da immettere nei ruoli transitori abbiano non meno di 4 anni di servizio provvisorio al 30 giugno 1948, di cui almeno due nel quinquennio 1943-1948; riduce il servizio a due anni, di cui uno nel quinquennio, per gli ex combattenti e categorie assimilate; ed infine riduce il servizio ad un anno, nel quinquennio, per coloro che ripor­tarono una votazione non inferiore a sei decimi in un precedente concorso magistrale indetto dal Ministero, dal Provveditore agli studi o da un Comune dotato di autonomia scolastica. Infine, per quanto attiene all'istituzione di ruoli transitori per il personale incaricato di insegnamenti speciali di cui all'art. 27 del R. D. 1 luglio 1933, n. 786 disposto che si procede nei casi che saranno stabiliti in apposite ta­belle approvate con decreto del Presidente della Repubblica su pro­posta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro.

L'Assemblea regionale siciliana, che ha pi volte legiferato in materia d'istruzione elementare sia con la L. 22 agosto 1947, n. 8 per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e d'insegnante elementare, sia con L. 3 luglio 1948, n. 31 per la costituzione di un ruolo organico regionale provvisorio degli insegnanti elementari ha votato la L. 16 febbraio 1951 per listruzione di ruoli speciali per gli insegnanti elementari nella Regione Siciliana.

Questa legge differisce alquanto dal D. L. 7 maggio 1948, numero 1127 nel senso che i ruoli transitori comprendono un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali al 31 dicembre 1950; il servizio richiesto di cui uno nel quinquennio 1945-1950 prestato nella Regione Siciliana, ridotto ad un anno per gli ex combattenti ed assimilati e per coloro che nelle prove scritte ed orali dei concorsi banditi in virt della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8 riportarono una votazione non inferiore a sei decimi. Per il resto, sono richiamate le disposizioni del D. L. 7 maggio 1948, n. 1127 con la variante che il Presidente della Regione e gli Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze sono sostituiti al Presidente della Repubblica e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro per la formazione delle tabelle per i ruoli transitori del personale incaricato di insegna­menti speciali.

Il Commissario dello Stato con ricorso 21 febbraio 1951, depositato il 1 marzo 1951, ha impugnato questa legge regionale sostenendo l'illegittimit costituzionale perch sono state trasferite funzioni sta­tali agli organi regionali senza che sia stata adottata una legge della Repubblica con violazione della disp. XIII della Costituzione e perch, essendo richiesto il servizio di un anno in Sicilia per l'immissione nei ruoli transitori, stata creata una situazione d'ingiusto privilegio ai maestri della Sicilia con violazione dell'art. 120 della Costituzione.

La Regione Siciliana contesta che la legge impugnata conten­ga norme cos difformi da quelle statali da pregiudicare la libera op­zione degli interessati fra ruoli statali e ruoli regionali quando sar emanata la legge della Repubblica per il passaggio di questi servizi alla Regione e afferma quindi la piena legittimit costituzionale di questa legge transitoria o speciale che costituirebbe il logico e natu­rale sviluppo della Regione, in materia mai impugnata dallo Stato. Quanto poi alla violazione dell'art. 120 della Costituzione la Regione sostiene che il servizio minimo prestato in Sicilia una condizione tecnica d'indole oggettiva che rimane nel quadro della discrezionalit regionale e quindi della legittimit costituzionale.

All'udienza le parti hanno confermato ed illustrato le proprie tesi ed il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ri­corso dello Stato.

 

OSSERVA IN DIRITTO

 

Certamente la legge regionale 13 febbraio 1951 contiene norme di carattere transitorio. Ma questa natura transitoria delle norme regionali la stessa che si riscontra nelle leggi statali per la sistema­zione del personale non di ruolo alle dipendenze dell'amministra­zione dello Stato e deriva quindi da generali esigenze amministrative e sociali del tutto indipendenti dalle particolari circostanze del pas­saggio dei servizi dallo Stato alla Regione in considerazione delle qua­li l'art. 43 dello Statuto ha attribuito ad una commissione paritetica la competenza a determinare le norme transitorie.

Perci, sotto questo profilo l'art. 43 dello Statuto non turba la legittimit costituzionale della legge impugnata.

La competenza della commissione paritetica implica per che la Regione non possa imporre unilateralmente i criteri del passaggio del personale e comunque modificare le condizioni di parit di tutto il personale statale agli effetti dell'eventuale suo trasferimento alla Regione. Perci l'Assemblea regionale, in virt della propria compe­tenza esclusiva (ex art. 14, lett. r), pu legiferare in materia d'istruzione elementare, prima che siano emanate le norme transitorie per il tra­sferimento del personale relativo, come del resto ha gi fatto nel pas­sato, ma non pu fissare unilateralmente criteri discriminatori che possono costituire un privilegio a favore di determinate categorie di maestri agli effetti del loro passaggio dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Regione.

Ora, nel caso in esame, evidente che l'art. 3 della L. R. 13 feb­braio 1951 in quanto richiede al personale non di ruolo delle scuole elementari almeno un anno di servizio da provvisorio a supplente nella Regione Siciliana per l'immissione nel ruolo speciale transitorio della Regione e riduce il servizio ad un anno per coloro che parteciparono con successo a concorsi regionali, crea fin d'ora condizioni svantag­giose per tutto il personale che non abbia prestato servizio in Sicilia per il tempo richiesto e che non abbia partecipato a concorsi nell' isola, e che tuttavia desideri passare dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Regione.

Inoltre, i requisiti richiesti e sopra ricordati, che sono condizione essenziale e condizione di privilegio per il passaggio del personale alle dipendenze della Regione, non sembrano giustificabili con ob­biettive considerazioni pedagogiche. Soprattutto non si comprende per quale motivo tecnico i tre anni di servizio da provvisorio o supplente debbono essere ridotti ad un anno per coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi in un concorso svoltosi nel­l'isola, cos che un insegnante in queste condizioni sarebbe preferito ad altro che avesse magari partecipato a molteplici concorsi nel con­tinente italiano, riportando votazioni elevatissime.

Perci, l'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1951 per questi punti, nella sua attuale formulazione, in contrasto con l'art. 1 dello Statuto siciliano che riafferma l'unit politica dello Stato Italiano e l'ossequio ai principi democratici che ispirano la vita della nazione ed in contrasto altres con l'art. 120 della Costituzione che, confor­memente agli stessi principi, inibisce alle regioni di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego e lavoro.

P. Q. M.

 

L'Alta Corte dichiara lillegittimit costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1951 per laa parte che impone un anno di servizio da provvisorio o supplente nella Regione Siciliana quale con­dizione per l'immissione nei ruoli transitori regionali per la parte che riduce il servizio ad un anno per coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova di esami nei concorsi banditi in virt della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8 e per l'effetto accoglie parzialmente il ricorso del Commissario dello Stato.