Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 16 marzo 1951 27 aprile 1951,
n. 37
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dallAssemblea
regionale il 13 febbraio 1951, concernente : « Istituzione di ruoli speciali transitori
per gli insegnanti elementari della Regione Siciliana
Presidente: SCAVONETTI; Estensore: BRACCI;
P-M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti E.
(Omissis)
Il D. L. 7 aprile 1948, n. 262 istitu i
ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio
nell'amministrazione dello Stato. Col D.L. 7 maggio 1948, n. 1127 si provvide
poi alla costituzione dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli
istituti e scuole d'istruzione media ed elementare.
Questo decreto legge, per la parte che si
riferisce all'istruzione elementare, istituisce ruoli transitori provinciali in
corrispondenza del numero dei posti vacanti nei ruoli normali, dedotto da tale
numero quello dei posti messi a concorso nell'anno 1947, richiede che gli insegnanti
da immettere nei ruoli transitori abbiano non meno di 4 anni di servizio
provvisorio al 30 giugno 1948, di cui almeno due nel quinquennio 1943-1948;
riduce il servizio a due anni, di cui uno nel quinquennio, per gli ex
combattenti e categorie assimilate; ed infine riduce il servizio ad un anno,
nel quinquennio, per coloro che riportarono una votazione non inferiore a sei
decimi in un precedente concorso magistrale indetto dal Ministero, dal
Provveditore agli studi o da un Comune dotato di autonomia scolastica. Infine,
per quanto attiene all'istituzione di ruoli transitori per il personale
incaricato di insegnamenti speciali di cui all'art. 27 del R. D. 1 luglio 1933,
n. 786 disposto che si procede nei casi che saranno stabiliti in apposite tabelle
approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro.
L'Assemblea regionale siciliana, che ha
pi volte legiferato in materia d'istruzione elementare sia con
Questa legge differisce alquanto dal D. L.
7 maggio 1948, numero 1127 nel senso che i ruoli transitori comprendono un
numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali al 31
dicembre 1950; il servizio richiesto di cui uno nel quinquennio 1945-1950
prestato nella Regione Siciliana, ridotto ad un anno per gli ex combattenti ed
assimilati e per coloro che nelle prove scritte ed orali dei concorsi banditi
in virt della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8 riportarono una votazione
non inferiore a sei decimi. Per il resto, sono richiamate le disposizioni del D.
L. 7 maggio 1948, n. 1127 con la variante che il Presidente della Regione e gli
Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze sono sostituiti al
Presidente della Repubblica e ai Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro per la formazione delle tabelle per i ruoli transitori del personale
incaricato di insegnamenti speciali.
Il Commissario dello Stato con ricorso 21
febbraio 1951, depositato il 1 marzo
All'udienza le parti hanno confermato ed
illustrato le proprie tesi ed il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento
del ricorso dello Stato.
OSSERVA IN DIRITTO
Certamente la legge regionale 13 febbraio
1951 contiene norme di carattere transitorio. Ma questa natura transitoria
delle norme regionali la stessa che si riscontra nelle leggi statali per la
sistemazione del personale non di ruolo alle dipendenze dell'amministrazione
dello Stato e deriva quindi da generali esigenze amministrative e sociali del
tutto indipendenti dalle particolari circostanze del passaggio dei servizi
dallo Stato alla Regione in considerazione delle quali l'art. 43 dello Statuto
ha attribuito ad una commissione paritetica la competenza a determinare le
norme transitorie.
Perci, sotto questo profilo l'art. 43
dello Statuto non turba la legittimit costituzionale della legge impugnata.
La competenza della commissione paritetica
implica per che
Ora, nel caso in esame, evidente che
l'art. 3 della L. R. 13 febbraio
Inoltre, i requisiti richiesti e sopra
ricordati, che sono condizione essenziale e condizione di privilegio per il
passaggio del personale alle dipendenze della Regione, non sembrano
giustificabili con obbiettive considerazioni pedagogiche. Soprattutto non si
comprende per quale motivo tecnico i tre anni di servizio da provvisorio o
supplente debbono essere ridotti ad un anno per coloro che abbiano riportato
una votazione non inferiore a sei decimi in un concorso svoltosi nell'isola,
cos che un insegnante in queste condizioni sarebbe preferito ad altro che
avesse magari partecipato a molteplici concorsi nel continente italiano,
riportando votazioni elevatissime.
Perci, l'art. 3 della legge regionale 13
febbraio 1951 per questi punti, nella sua attuale formulazione, in contrasto
con l'art. 1 dello Statuto siciliano che riafferma l'unit politica dello Stato
Italiano e l'ossequio ai principi democratici che ispirano la vita della
nazione ed in contrasto altres con l'art. 120 della Costituzione che, conformemente
agli stessi principi, inibisce alle regioni di limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego e lavoro.
P. Q. M.
L'Alta Corte dichiara lillegittimit
costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1951 per laa parte
che impone un anno di servizio da provvisorio o supplente nella Regione
Siciliana quale condizione per l'immissione nei ruoli transitori regionali per
la parte che riduce il servizio ad un anno per coloro che abbiano riportato una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova di esami nei concorsi
banditi in virt della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8 e per l'effetto
accoglie parzialmente il ricorso del Commissario dello Stato.